Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 169 del 04/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1983 n. 127)
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I proventi conseguiti dalle societa', con esclusione delle societa'
semplici, nonche' dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b),
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico,
di azioni emesse da societa' che richiedano la quotazione in borsa o
l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi
dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul
reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a
condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato
deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio
relativo al periodo di imposta nel quale e' avvenuta la cessione.
L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo
denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza
conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da
effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del
realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.
L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme
previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.
Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo
ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;
tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano
tassabili se distribuiti ai soci.
Se la quotazione non e' accordata, ovvero se essa e' revocata entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o,
se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare
accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del
periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La
stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate
dalla stessa societa' cedente o acquistate da societa' da essa
controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci,
la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito
imponibile del periodo di imposta in cui e' avvenuta la
distribuzione.
In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o
acquisto delle azioni cedute da parte della societa' cedente e dalle
controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per
il periodo di imposta nel quale e' avvenuta la cessione.
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