Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 186 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1983 n. 134)
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul
reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre
1984:
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1
novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in
servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52,
possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che
non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984
dal limite di eta' relativo al proprio grado;
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultano in
soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se
provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della
suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi
stabilito.
Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti
gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
