Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 202 del 13/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1983 n. 139)
Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinita' del burro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito
dal seguente:
  "La  denominazione  "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla
crema  ricavata  dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero
di  latte  di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti,
che  risponde  ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati
ai successivi articoli 2 e 3.
  La  denominazione  "burro  di  qualita'"  e'  riservata al prodotto
ottenuto  unicamente  dalla crema del latte di vacca, che risponde ai
requisiti  organolettici,  analitici ed igienico sanitari che saranno
stabiliti  con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.
  Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali
diversi  dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro",
purche' seguita dalla indicazione della specie animale.
  Le  materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di
cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.
  Le  materie  prime  utilizzate  per  la  produzione  del  "burro di
qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro
di  qualita'"  deve risultare esente da residui di eventuali sostanze
chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
  I  produttori  ed  i  confezionatori di burro devono tenere, presso
ogni  stabilimento,  un registro di carico e scarico sul quale devono
essere indicate giornalmente la quantita' e la qualita' della materia
prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.
  Tale   registro  deve  essere  preventivamente  vidimato  dal  capo
dell'istituto  di  vigilanza  per  la  repressione  delle  frodi  del
Ministero   dell'agricoltura   e   delle   foreste,   competente  per
territorio, o da un funzionario da esso delegato.
  L'uso  di  denominazioni  e  di  dizioni  riferentisi a trattamenti
applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la
salubrita',  e'  consentito  a condizione che il burro cosi' trattato
corrisponda  ai  requisiti  stabiliti  con  decreto di cui al secondo
comma del presente articolo".
  Il  decreto  di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23
dicembre  1956,  n.  1526,  come modificato dal presente articolo, e'
emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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