Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 202 del 13/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1983 n. 139)
Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinita' del burro.
Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinita' del burro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito
dal seguente:
"La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla
crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero
di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti,
che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati
ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto
ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai
requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali
diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro",
purche' seguita dalla indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di
cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di
qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro
di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze
chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso
ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono
essere indicate giornalmente la quantita' e la qualita' della materia
prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.
Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo
dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per
territorio, o da un funzionario da esso delegato.
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti
applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la
salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato
corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo
comma del presente articolo".
Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, e'
emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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