Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 212 del 10/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1983 n. 139 suppl.)
Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               ART. 1.

  Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio
permanente  delle  Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza,
ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unita':
    a) Esercito:
      ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
      ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;
    b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;
    c) Aeronautica:
      ruolo naviganti: 500;
      ruolo specialisti: 34.400;
    d)  Guardia  di  finanza: le unita' stabilite per il totale degli
organici   dalla   legge  2  dicembre  1980,  n.  794,  e  successive
modificazioni.
  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per
i  sottufficiali  del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni
contenute  nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977,
n. 932, e successive modificazioni.
  I  sottufficiali  di  cui  ai precedenti commi continuano ad essere
iscritti  nei  rispettivi  ruoli distinti per gradi e, per la Marina,
anche  per categorie e specialita' secondo quanto stabilito nel testo
unico  sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM)
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 914, e successive
modificazioni.
  Ferme  restando  le  consistenze  massime  degli organici di cui al
primo  comma,  con  decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo
della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro  del  tesoro, sono annualmente determinati, in relazione
alle  promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino
le  condizioni  previste,  ai  fini  dell'avanzamento, dalla presente
legge,  i  contingenti  massimi  dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei
decreti  emanati  e'  data  comunicazione  al  Parlamento entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i
contingenti dei vari gradi.
  Con  riferimento  alle  consistenze  massime di cui al primo comma,
l'amministrazione  della  difesa  predispone ed aggiorna ogni anno la
programmazione   decennale  delle  immissioni  annuali  nel  servizio
permanente  dei  sergenti  in  ferma  volontaria  o  in  rafferma, in
rapporto  alla  situazione  dei  ruoli  e alle esigenze funzionali di
ciascuna Forza armata.
  Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media
degli  esodi  riferita  alla  situazione  dei  ruoli  dovranno essere
assorbite  rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui
si riferisce la programmazione.
  La  forza  organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito,    del    Corpo   equipaggi   militari   marittimi   e
dell'Aeronautica  militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata
per  ciascun  anno  con  la  legge  di  approvazione  del bilancio di
previsione  dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, e'
riferita   alla   suddetta  programmazione  decennale  del  personale
militare.  I  relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al
Parlamento  in  allegato  allo  stato  di  previsione della spesa del
Ministero della difesa.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022