Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 213 del 13/05/1983 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1983 n. 140)
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i
seguenti commi:
"Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e
nell'ambito delle sottoelencate materie:
a) uniformita' di normativa con la regolamentazione
internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari
Stati;
b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti
dell'intero settore del trasporto aereo;
c) possibilita' di prevedere periodi transitori di adeguamento
tecnico ed organizzativo;
d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico
interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.
Le materie di cui al comma precedente concernono:
1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di
radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo
civile;
3) licenze del personale aeronautico civile;
4) navigabilita' degli aeromobili civili;
5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
7) libri e documenti di bordo;
8) mappa e carte aeronautiche;
9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio
e decollo;
10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;
11) unita' di misura;
12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
13) esercizio degli aeromobili civili.
Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare, con propri
decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie
sopraelencate.
Al recepimento delle direttive della Comunita' economica
europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le
procedure previste dai commi precedenti".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
