Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 26 del 25/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1983 n. 40)
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalita' di arrivo e partenza delle navi.
Modifica degli articoli 179 e seguenti del codice della navigazione concernenti le formalita' di arrivo e partenza delle navi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 179, 180 e 181 del codice della navigazione, nel testo
di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 744, sono sostituiti dai
seguenti:
Art. 179 - (Nota di informazioni all'autorita' marittima). -
All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far
pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una
comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la
nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il
nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita'
del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di
eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei
componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi
indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora
prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello
di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche'
gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o
regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro
della marina mercantile.
Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da
una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento
di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale,
doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita'
marittima o consolare.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora
preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale
ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile
per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma,
limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la
dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a
particolari disposizioni impartite dal console. In caso di
inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di
procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi
pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante
del porto o all'autorita' consolare nel successivo porto di approdo.
Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto,
stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per
altre categorie di navi adibite a servizi particolari.
Art. 180. - (Verifiche ed ispezioni). - Il comandante del porto o
l'autorita' consolare puo' ad ogni tempo verificare il contenuto
della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal
comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei
libri e degli altri documenti di bordo.
Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave;
i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo
unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Art. 181. - (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire
se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o
dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del
visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale
della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della
stessa che viene restituita al comandante della nave il quale e'
tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi
imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della
navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle
prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti
sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento
dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni
eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da
disposizioni di legge".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
