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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di
Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori
colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprieta',
su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la
formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della
amministrazione comunale di Firenze.
E' condizione per la cessione che il richiedente abbia
nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile
dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che
nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel
comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo
alle esigenze abitative del nucleo stesso.
All'assegnatario e' equiparato, agli effetti della presente legge,
chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio, per
successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.