Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 51 del 22/02/1983 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1983 n. 56)
Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735,
e' sostituito dal seguente:
  "Il  riconoscimento  del servizio e' disposto con provvedimento del
Ministro   della   sanita',   a   seguito   di   domanda   presentata
dall'interessato,  insieme  con  i  seguenti  documenti,  vistati per
conferma dalla competente autorita' consolare:
    1) attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale
risultino  la  natura  e  le  finalita' dell'ente o istituto alle cui
dipendenze  e'  stato  prestato il servizio. Nel caso che l'autorita'
sanitaria   del  Paese  estero  non  rilasci  l'attestato  dal  quale
risultino  la  natura  e  le  finalita' dell'ente o istituto alle cui
dipendenze  e'  stato  prestato  il  servizio,  lo stesso puo' essere
rilasciato  anche  dagli  organi  consolari  italiani  se trattasi di
istituto  sanitario  avente  finalita'  di  assistenza  a  favore  di
comunita' italiane;
    2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale
risultino la qualita' e la durata del servizio stesso".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 febbraio 1983

                               PERTINI

                                                FANFANI - ALTISSIMO -
                                                  COLOMBO - ROGNONI -
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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