Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 545 del 11/10/1983 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1983 n. 280)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370,
concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14
febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali
dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2,
2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, si
applicano fino al 31 dicembre 1983.
(1-bis) Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano altresi' le
disposizioni contenute negli articoli 3-bis, 3-ter, 4 e 5 del
decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140" ;
il comma 4 e' soppresso;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"(5-bis) Al fine di acquisire sistematiche conoscenze sul mercato
del lavoro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISTAT per l'organizzazione
di un apposito sistema informativo".
L'articolo 2 e' soppresso.
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