Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 547 del 11/10/1983 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1983 n. 280)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonche' norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonche' norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372,
recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica
amministrazione, nonche' norme sulla diminuzione della imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 6,
nei commi (3), (4) e (5), le parole: "15 settembre 1983" sono
sostituite dalle altre "22 ottobre 1983";
nel comma (4), le parole: "24 settembre 1983" e "25 ottobre" sono
sostituite dalle altre: "1 novembre 1983" e "10 novembre";
dopo il comma (6), e' inserito il seguente:
"(7) Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma
dell'articolo 19 e dal primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge
26 aprile 1983, n. 131, e' differito al 12 agosto 1983".
Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - Al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio
1983, n. 156, le parole: "Per provvedere alle necessita' di
ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di
edilizia di culto e complessi annessi" sono sostituite dalle altre:
"Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonche' per
provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi
annessi"".
All'articolo 8, nel comma (1), le parole: "15 settembre 1983", sono
sostituite dalle altre: "15 ottobre 1983".
All'articolo 9, e' soppresso il comma (2).
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