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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione
dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome,
approvati con la legge 28 aprile 1983, n. 133, sono introdotte; per
l'anno finanziario 1983, e variazioni di cui alle annesse tabelle.