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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli
interessi ed altri proventi di capitale, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 4:
nel comma 1, le parole: "fino al periodo d'imposta chiuso entro
il 31 dicembre 1983" sono sostituite con le altre: "in base alle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31
dicembre 1983";
le parole: "di cui al secondo comma dell'articolo 26" sono
sostituite con le altre: "di cui al primo e al secondo comma
dell'articolo 26"; dopo le parole: "si provvede", sono inserite le
altre: ", qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984", e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando
impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione
finanziaria":
il comma 2 e' sostituito con il seguente:
"2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro
il 30 giugno 1984 sono determinate le modalita' di presentazione
della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui
al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31
gennaio 1985";
al comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "La estinzione
dei crediti di cui al comma 1 dovra' avvenire mediante assegnazione
di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con
estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello
riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta".
All'articolo 5:
il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. I soggetti indicati nell'articolo 23, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, che hanno emesso titoli o certificati in
serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli
similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di
investimento mobiliare, devono operare una ritenuta del 18 per cento,
a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni
genere, corrisposti ai possessori a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, compresa la differenza tra la somma
pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti
alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono
corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta
e' operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli
emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i
titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone
il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o
di successiva negoziazione dei titoli o certificati e' determinata al
netto di quella gia' operata";
al comma 2, dopo le parole: "devono presentare", sono
inserite le altre: "annualmente entro il 31 marzo".
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. Se i titoli o i certificati di cui all'articolo 5 sono ad
emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza
predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati
del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei
titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso
articolo 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di
anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante
dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista
al comma 1 dell'articolo 5, sulla differenza tra il valore
complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei
certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli
emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del
precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente
ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il
prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo
versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o
certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo
di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei
certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza e'
computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno
successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la
differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'articolo 5 e'
determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti
annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei
certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta
superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso
dell'eccedenza";
al comma 2, le parole: "31 gennaio 1985" sono sostituite con
le altre: "31 marzo 1985" e sono aggiunte, in fine, le seguenti altre
parole: ", e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma
dell'articolo 5 e' determinata con riferimento al valore, alla data
stessa, dei titoli o certificati rimborsati".
All'articolo 7, il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i
soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei
proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o
certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5
anche se non vi e' stata corresponsione di proventi e allegarvi
l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6,
il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di
stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora
rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una
societa' di revisione iscritta all'albo speciale delle societa' di
revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Altri adempimenti e modalita' di attuazione della disciplina di
cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
All'articolo 8:
sono soppresse le parole: ", con l'aliquota del 30 per cento";
dopo le parole: "pagamento dei proventi", sono inserite le altre:
"del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati;"; nel
secondo periodo, sono soppresse le parole: "nella misura del 30 per
cento".
All'articolo 9:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati
del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei
titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito
registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente
ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso,
riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la
indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le
operazioni di distribuzione di proventi";
il comma 2 e' sostituito con il seguente:
"2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle
dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto
nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602,
nonche' quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata
nell'articolo 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione
della relazione di stima prevista nell'articolo 7".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli
similari, prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la
somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo
di emissione.
2. Ai fini dell'articolo 26, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai
buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non
inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni
o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il
credito a medio e lungo termine, e da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19
febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza
fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di
pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi
indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne'
di controllo sulla gestione stessa".
All'articolo 11:
al comma 2, sono soppresse le parole: ", in deroga alle
disposizioni dei precedenti articoli 5 e seguenti,";
sono aggiunti i seguenti commi:
"2.1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo comma
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e
titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con
obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti
corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli
similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi
anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza,
la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - 1. I fondi comuni esteri di investimento
mobiliare aperti autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 416, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive
modificazioni, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle
persone fisiche ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
ne' all'imposta locale sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi
di investimento sono a titolo d'imposta.
2. Sulla parte del fondo, proporzionalmente corrispondente ai
titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra
il patrimonio netto all'inizio e alla fine di ciascun esercizio, il
soggetto incaricato del collocamento preleva un ammontare pari allo
0,50 per cento, da versare alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, a
titolo d'imposta sostitutiva. I proventi delle partecipazioni ai
fondi, tranne le partecipazioni assunte nell'esercizio delle imprese
commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti.
3. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello
Stato deve provvedere a presentare annualmente entro il termine
previsto nel comma precedente la dichiarazione relativa all'ammontare
indicato nel comma stesso e deve provvedere altresi' agli adempimenti
stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore complessivo
dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni
ivi effettuate".