Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 696 del 19/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1983 n. 348)
Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante
locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo
elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la
lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei
materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di
automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature
elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici e'
concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto
dell'IVA.
Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32 per cento
per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di
competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio
1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole
e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma,
lettera D), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese
artigiane.
Il contributo e' concesso dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato su proposta del comitato
interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base
dell'ordine ed e' successivamente erogato su presentazione della
fattura quietanzata.
Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di
cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle
domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.
Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo e' erogato
nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze
relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il
restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al
pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che
coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.
Ad ogni singola impresa non possono essere concessi
complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500
milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata
nei territori di cui al secondo comma.
E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il
contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni
dalla consegna delle macchine stesse.
Il contributo non e' cumulabile con quelli previsti da altre leggi
statali, regionali o delle province autonome.
Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge
26 aprile 1983, n. 130.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato
in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi
corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma
dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
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