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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 72 del 19/03/1983 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1983 n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende
municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel
territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche
in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre
norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1)
e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di
societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura
dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio
relativo a tale esercizio.
Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o
da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li
possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in
vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di
attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le
azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli
apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904.
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