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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 116 del 02/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1984 n. 125)
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del
personale non docente delle universita' e degli istituti di
istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per
le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si
possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a
cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare
differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono
addetti i dipendenti assenti.
Non e' consentito conferire supplenze nei casi nei quali i
dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma,
appartengano alla VII e VIII qualifica.
Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di
amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla
sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessita' e con
l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso
consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale
qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i
dipendenti assenti.
Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo
comma il rapporto e' improrogabilmente risolto ed e' vietata la
riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i
dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano
causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di
supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente
responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a
carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio
1980, n. 38.
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