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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di
concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera
dell'Arma dei carabinieri, con la relativa documentazione, puo'
essere presentata alla Commissione unica nazionale di primo grado per
la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al
valor militare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI