Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 138 del 16/05/1984 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1984 n. 136)
Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo
26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli,
agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto
decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle
amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito
agli esami di idoneita' che deve essere certificato
dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative
graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito,
da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di
servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di
svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni
saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati
dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del
termine della presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente
articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante
pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
reclutamento di personale. La riserva di cui all'articolo
26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i
posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai
precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente
articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione
che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere
necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.
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