Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 17 del 27/02/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1984 n. 59)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
nel comma 1, lettera a), le parole "dello stesso articolo
effettuate e registrate nell'anno precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno
precedente,";
nel comma 3, le parole "all'inizio del mese", "fatte nello
stesso mese" e "entro il mese di luglio" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "all'inizio del secondo mese",
"fatte nel medesimo mese" e "entro il 5 settembre".
All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"I decreti ministeriali di approvazione dei modelli della
dichiarazione prevista nell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
1984. Il decreto ministeriale di approvazione del modello relativo al
prospetto previsto nel comma 3 dello stesso articolo deve essere
pubblicato entro il 15 marzo 1984. Il termine di presentazione della
dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 e'
differito, in sede di prima applicazione delle disposizioni del
presente decreto, al 5 marzo 1984. Fino a quest'ultima data non opera
l'obbligo di redigere, in conformita' al modello approvato, la
dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso
articolo 1, ma la dichiarazione stessa deve contenere le indicazioni
prescritte nella medesima lettera c). Le annotazioni di cui al comma
2 dell'articolo 1, relative alle dichiarazioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dello stesso articolo, emesse o ricevute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio e il 29 febbraio 1984, possono essere
eseguite entro il 5 marzo 1984".
All'articolo 6:
nel comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tuttavia
l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto afferente i beni
immobili relativi all'impresa o i beni strumentali ammortizzabili in
periodo superiore a tre anni puo' essere, per la parte non compensata
forfettariamente, riportata nell'anno successivo ovvero rimborsata su
richiesta fatta in dichiarazione annuale. Le relative fatture e
bollette doganali devono essere allegate alla dichiarazione stessa";
nel comma 3, e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 1984
tale opzione, esercitata nel mese di gennaio 1984, puo' essere
revocata mediante dichiarazione scritta da presentare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il successivo 31 marzo".
Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis. - Alla tabella, allegato B, annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
"Art. 21-bis. - Domande, atti e relativa documentazione, per la
concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo,
nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge
29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre
disposizioni legislative in materia".
Art. 7-ter. - Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni
finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati
al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni
imponibili ai fini dell'IVA".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1984
PERTINI
CRAXI - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 3 marzo 1984.
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