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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 246 del 15/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1984 n. 172)
Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
sono apportate le seguenti modifiche.
Il sottotitolo premesso all'articolo 185 e' sostituito dal
seguente:
"Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna".
Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 185. - I mezzi da miniera azionati da motori a combustione
interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in
sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare
combustibile anch'esso dichiarato idoneo.
Art. 186. - Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da
motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di
una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve
darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche
del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.
Art. 187. - I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera
azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo
devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore
in marcia a velocita' massima e a pieno carico ed a velocita' ridotta
e a vuoto, almeno ogni trimestre.
Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura
diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori
all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in
sotterraneo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 188 e' soppresso.
All'articolo 188, la prima parte, fino alla lettera c), e'
sostituita dalla seguente:
"I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da
miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei
delle miniere devono:
a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e
non assorbano oli combustibili;
b) essere rivestiti con materiali incombustibili;
c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta
in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a
chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi
chiudere ermeticamente dall'esterno;".
All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.
All'articolo 240, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla
circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto
scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di
protezione. Lo scomparto scale puo' essere eliminato, previo assenso
dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o
benna di soccorso azionata da un argano indipendente".
All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei
pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio
paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo,
siano almeno di equivalente affidabilita' e sicurezza.
Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a
mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.
L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni
mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere
riportati in registro".
L'articolo 259 e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentito
il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del
contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e
le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo".
All'articolo 265, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che
si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi
autorizzati dall'ingegnere capo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 266 e' sostituito dal
seguente:
"Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione
interna".
L'articolo 266 e' sostituito dal seguente:
"La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera
azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo
da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui
all'articolo 259".
Il sottotitolo premesso all'articolo 268 e' sostituito dal
seguente:
"Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori
a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di
accumulatori e nelle riservette per esplosivi".
L'articolo 268 e' sostituito dal seguente:
"Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera
azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando
siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il
rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i
depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un
circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere
direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare
altri cantieri.
Tale norma non si applica quando il combustibile liquido
depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei
mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti
di cui all'articolo 188".
All'articolo 364, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa
tensione. L'alimentazione delle macchine mobili puo' essere fatta ad
una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in
deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto
idoneo".
Il sottotitolo premesso all'articolo 521 e' sostituito dal
seguente:
"Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione
interna".
Dopo l'articolo 523 e' inserito il seguente:
"Art. 523-bis. - Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522
e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da
motori a combustione interna".
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