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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
classificato nelle seguenti categorie professionali:
a) Prima categoria: Operatore comune;
b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
d) Quinta categoria: Tecnico;
e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice-Dirigente;
h) Nona categoria: Vice Dirigente.
Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione
professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti
declaratorie:
1) Prima categoria: operatore comune. Svolge attivita' manuali
nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali e'
sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.
2) Seconda-terza categoria: operatore qualificato. Svolge
attivita' manuali ed esecutive con possesso di cognizioni
tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.
3) Terza-quarta categoria: operatore specializzato. Svolge
attivita' esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica,
amministrativa e specializzazione professionale con autonomia
operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure
prefissate, nonche' operazioni manuali.
4) Quinta categoria: tecnico. Svolge attivita' esecutiva di
natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti
preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti
delle norme e dei regolamenti del proprio settore.
5) Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato. Svolge
attivita' tecniche, amministrative e contabili con particolare
preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e
responsabilita' diretta con facolta' di iniziativa nei limiti delle
norme per la funzionalita' e regolarita' del servizio.
6) Settima categoria: tecnico superiore direttivo. Svolge
attivita' amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di
coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione,
capacita' professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle
direttive particolari del proprio settore.
7) Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente. Svolge:
a) attivita' richiedente notevole esperienza di servizio e
capacita' professionale con discrezionalita' di poteri, con facolta'
di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive
generali del proprio settore;
b) attivita' qualificata di studio, progettazione, ricerca,
propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie
e delegate.
8) Nona categoria: vice dirigente. Svolge attivita' richiedente
preparazione professionale altamente specializzata, anche con
preposizione ad impianti o unita' organiche complesse di rilevante
entita', di:
a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito
dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza,
nonche' promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche,
sperimentazioni e sistemi informativi. Vi e' connessa responsabilita'
organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;
b) attivita' di impulso, direzione, vigilanza, controllo,
coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e
ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie,
vicarie e delegate. Occorrendo, puo' essere preposto al coordinamento
di piu' sezioni. Vi e' connessa responsabilita' organizzativa e
diretta dei risultati conseguiti.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio
di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente
articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del
lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della
dirigenza statale.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio
di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per
ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme
restando le disposizioni fissate dall'articolo 2, commi secondo e
terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.