Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 30 del 22/03/1984 (Pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1984 n. 083)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4,
concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al
30  aprile  1984  e  norme transitorie in materia di regolarizzazione
delle   posizioni   contributive   previdenziali,   con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo   1,  comma  1,  le  parole:  "30  aprile  1984"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
  All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
  All'articolo  3  le  parole:  "1  marzo 1984" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 1984".
  All'articolo 4:
    al  comma  1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed
al  31  ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati
entro   il   29   febbraio  1984"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rispettivamente,  al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante
cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984";
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  La  procedura di cui al comma 1 e' applicabile alle rate
di  debito  non  ancora  scadute  in  conseguenza  delle  domande  di
regolarizzazione  presentate  entro  il  30  novembre  1983,  a norma
dell'articolo  2,  commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre
1983,  n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638";
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    "2-bis.  Gli  enti  cessionari  hanno  facolta'  di  trasferire i
crediti  ad  essi  ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle
anticipazioni  di  cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370.
    2-ter.  La  regolarizzazione  di  cui  all'articolo  2, commi 5 e
seguenti,  del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
ammessa  anche  per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza
agenti  e  rappresentanti  di  commercio  purche'  gli interessati vi
provvedano  entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione
il  termine  del  30  novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del
citato  articolo  2,  e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12
del  medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio
1984 e al 31 gennaio 1985.
    2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge  12  settembre  1983,  n. 463, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638, si applicano
anche  in  materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio".
  All'articolo  5,  comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" e' sostituita
dalla seguente: "5.284 miliardi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1984

                               PERTINI

                                                  CRAXI - DE MICHELIS
                                                    - LONGO - GORIA -
                                                            ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

  Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 marzo 1984.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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