Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 301 del 10/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1984 n. 194)
Norme di accesso alla dirigenza statale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  La seguente legge:
                               Art. 1.
                    Regime transitorio di accesso

  L'accesso  ai  posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del
31  dicembre  1983,  avviene  in  via  transitoria mediante i sistemi
seguenti:
    a)  il  50  per  cento  dei  posti  disponibili  in ciascun ruolo
organico  e'  conferito,  a  domanda,  mediante  scrutinio per merito
comparativo,  al  personale  con qualifica di ispettore generale e di
direttore  di  divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo
60  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
    b)  il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo
della  stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale
per esami di cui al successivo articolo 2;
    c)  il  10  per cento dei posti e' destinato al corso-concorso di
formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
    d)  il  10  per  cento  dei  posti  e'  coperto mediante concorsi
pubblici  per  titoli  ed  esami  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 8.
  Le  nomine  conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del
precedente  comma  decorrono  dal  primo giorno del mese successivo a
quello  in  cui  sono  state  deliberate  da  parte  dei  consigli di
amministrazione   delle   Amministrazioni   dello   Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo.
  I  procedimenti  per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di
cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  primo comma del presente articolo
costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
  I  posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del
corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un
unico  bando  da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche
ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
  Le  nomine  conferite secondo il sistema di cui al precedente comma
decorrono  dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione
precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
  Allo  scrutinio  per  merito comparativo di cui alla lettera a) del
presente  articolo  partecipa  altresi'  il  personale della carriera
direttiva  in  possesso  della  qualifica  di  direttore di divisione
aggiunto  alla  data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
  Al  personale  del  ruolo  dei commissari della Polizia di Stato si
applicano  le  norme  di  cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed ai
relativi decreti delegati.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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