Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 311 del 13/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1984 n. 195)
Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.
Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, ultimo alinea,
della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle
attivita' musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto
1967, n. 800, con esclusione delle attivita' all'estero, aumentato
con legge 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente integrato, per
l'esercizio finanziario 1984, di lire 10 miliardi e 500 milioni, dei
quali:
a) lire 500 milioni in aumento dello stanziamento del fondo
speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto
1967, n. 800. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di
contributi a favore dei complessi bandistici e' determinata in misura
non superiore a lire 1 miliardo e 500 milioni;
b) lire 1 miliardo in aumento, per l'esercizio finanziario 1984,
dell'intervento previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge
10 maggio 1983, n. 182, da utilizzare, anche in esercizi successivi,
per gli scopi e con i criteri di cui alla predetta norma a favore di
tutte le attivita' musicali operanti nel territorio nazionale
previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Il fondo speciale annuo per la concessione di contributi agli
esercenti dei circhi equestri, istituito con la legge 9 febbraio
1982, n. 37, e' elevato, per l'esercizio finanziario 1984, a lire 500
milioni.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977,
n. 141, con esclusione dell'attivita' all'estero, destinato alle
attivita' teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n.
182, e' ulteriormente integrato di lire 11 miliardi per l'esercizio
finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500 milioni per
l'istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli
spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa.
Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI),
disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, aumentato con legge 10
maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente integrato, per l'esercizio
finanziario 1984, di lire 2 miliardi. Al predetto Ente e' altresi'
concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi da
utilizzarsi per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio
finanziario 1983 nonche' per la ristrutturazione immobiliare ed il
rifacimento degli arredi dei teatri "Valle" di Roma e "La Pergola" di
Firenze e, limitatamente agli arredi, per i teatri non di proprieta'
dell'Ente ma dallo stesso gestiti.
Il fondo particolare di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e' ulteriormente aumentato, per l'esercizio
finanziario 1984, di lire 1 miliardo e 500 milioni, dei quali lire
500 milioni da corrispondere all'Istituto Luce ad integrazione del
contributo disposto dall'undicesimo comma dell'articolo 1 della legge
10 maggio 1983, n. 182, per l'assolvimento delle finalita' previste
dal primo comma dell'articolo 45, lettera g), della legge 4 novembre
1965, n. 1213.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
