Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 335 del 10/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1984 n. 198)
Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige.
Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella regione Trentino-Alto Adige.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte,
limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un
rappresentante della regione stessa.
Del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del
tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione o
equiparata.
Dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale presso la regione Trentino-Alto Adige, a parziale modifica
dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del
lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, i
quali possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un
funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non
inferiore a direttore di sezione o equiparata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS -
GORIA
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