Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 394 del 26/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1984 n. 210)
Proroga di talune disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1982, n. 271, recante autorizzazione all'assunzione di personale straordinario da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  2 della legge 10 maggio
1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.
  La  misura  massima  delle  assunzioni  e'  fissata  in centottanta
unita'.
  Nei  limiti  sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali
delle assunzioni gia' in atto.
  Le  nuove  assunzioni di personale straordinario avverranno, previo
decreto  dell'avvocato  generale  dello  Stato,  con l'osservanza dei
criteri e modalita' di impostazione delle prove pratiche attitudinali
gia'   adottati  con  il  precedente  decreto  emanato  dall'avvocato
generale  dello  Stato  1  luglio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982.
  Il  termine  iniziale  e  quello  finale per la presentazione delle
domande  non  potranno  essere inferiori rispettivamente a quindici e
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022