Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 430 del 04/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1984 n. 219)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della
fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle
regioni Campania e Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, sono aggiunte in fine le parole: "all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei
contributi di malattia "";
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del
1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi
componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi
ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle
imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori
sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso
di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31
agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si
tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.
6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma
precedente valutato per il periodo fino al 31 dicembre 1984 in lire
130 miliardi, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n.
15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale
agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali";
i commi 7 e 8 sono soppressi;
dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. I contributi dovuti dalle imprese cooperative e dai
loro dipendenti, ai sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della
legge 15 giugno 1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della
legge stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione
entro il 25 novembre 1984.
8-ter. Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al
30 novembre 1984".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 1984" sono sostituite
con le altre: "alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa
generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al
lavoro";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo
alinea, dell'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981,
n. 140, puo' convocare e fissare l'ordine del giorno della
commissione, previa intesa con il presidente della commissione
medesima.
1-ter. Dopo le parole "approvazione stessa", di cui al terzo
comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981,
n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale deve approvare le delibere delle commissioni
regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine
le delibere si intendono approvate"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 agosto 1984.
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