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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e
vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del
rottame, indicati nell'allegato I del trattato che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25
giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, di notificare, e di
inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonche'
le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
luogo dove hanno la sede principale.
Nel caso di vendite dirette le imprese possono ottemperare
all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio listino
le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:
a) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in
provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco
destinazione risultanti dal listino del produttore preso come
riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le
nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti
maggiorazioni:";
b) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in
provenienza da Paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di
allineamento da parte della commissione delle Comunita' europee, sono
i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunita' che offre
le condizioni piu' favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di
penetrazione accordati a tali Paesi, ai quali si applicano le nostre
condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:";
c) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in
provenienza da altri Paesi terzi sono i costi franco destinazione
risultanti dai prezzi base all'importazione pubblicati dalla
commissione delle Comunita' europee, ai quali si applicano le nostre
condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:".
Si ha vendita diretta quando, in base ai contratti di vendita
conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da
una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente,
dall'altra, la spedizione dei prodotti sia effettuata direttamente
dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione
secondo le istruzioni del cliente.
Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.
Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di
distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente
da produttori delle Comunita' europee o in Paesi terzi, qualora le
quantita' vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle
imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del bilancio
di esercizio dell'anno immediatamente precedente, non inferiori a
3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000 tonnellate
l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio.
Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il
tonnellaggio minimo indicato nel comma precedente, le disposizioni
della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo.
Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli
acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3
dell'Euronorm 20-74.
Sono soggette all'obbligo della notificazione dei listini dei
prezzi e delle condizioni di vendita le imprese indicate nel primo
comma che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del
Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio,
compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa
dalla laminatura.
I listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbono contenere
le seguenti indicazioni:
a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per
qualita' e categoria di prodotti;
b) gli extra da applicare, specificando:
1) gli extra per dimensioni o lunghezza;
2) le maggiorazioni per qualita' e gradazioni;
3) le maggiorazioni e i ribassi di quantita' per partita e/o
per ordinazione specificata;
4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;
5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte;
6) tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente
applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;
c) luogo di consegna;
d) modo di quotazione;
e) spese connesse al modo di caricamento;
f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra
forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od
utilizzatori;
g) condizioni di pagamento;
h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si
aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli
acquirenti.
Le imprese di distribuzione hanno la facolta' di non notificare gli
sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono
tenute a precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i
motivi per cui il prodotto e' stato classificato di seconda scelta.
Le imprese di distribuzione hanno la facolta' di non notificare i
prezzi dei prodotti per i quali le imprese di produzione siano state
esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni
di vendita secondo le disposizioni delle decisioni n. 31-53 e n.
37-54 dell'Alta autorita' della CECA, modificate, rispettivamente,
dalle decisioni n. 72-441 e n. 21-63 dell'Alta autorita' della CECA.
I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili a
decorrere dalle ore ventiquattro del secondo giorno non festivo
successivo a quello della loro notificazione all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
E' fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di
includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e
tasse per le quali hanno diritto ad esonero o rimborso e di
applicare, nell'ambito della Comunita' economica europea, condizioni
diseguali ad operazioni commerciali equiparabili.
Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:
1) vengano concluse con acquirenti che:
a) siano in concorrenza fra loro, oppure,
b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure,
c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;
2) riguardino prodotti uguali o simili;
3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche
essenziali.
Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti
diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi
e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.
Si considerano condizioni diseguali le concessioni, senza una
corrispondente maggiorazione di prezzo, di dilazioni di pagamento
piu' favorevoli di quelle applicate generalmente ad operazioni
equiparabili. Non costituiscono condizioni diseguali le differenti
condizioni riguardanti le prestazioni o l'esecuzione delle
operazioni.
Nell'intermediazione commerciale, e' vietata l'applicazione di
condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna inferiori
a quelli delle imprese concorrenti ogni qualvolta il prezzo di
vendita sia allineato sul listino di un concorrente. Si considerano
franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le maggiorazioni
o tasse a carico dell'acquirente, le spese di trasporto, sconti e
rimborsi. Le stesse condizioni si applicano nei casi di allineamento
alle condizioni poste da imprese concorrenti di Paesi estranei alla
CEE nei casi di sussistenza delle effettive condizioni di
concorrenza.
Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le
disposizioni concernenti i listini dei prezzi e le condizioni di
vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:
1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di
esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 50
milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la
omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di
vendita;
2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio
di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10
milioni di lire fino ad un massimo di 100 milioni di lire, per il
mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da
riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato,
l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a
chiunque ne faccia richiesta;
3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni
commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse,
da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di
lire, per le violazioni delle disposizioni non richiamate in
precedenza.
Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel
quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n.
19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.
Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente
legge e' esercitato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nei modi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge
31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo
1983, n. 87.
Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a
disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e
commerciale indicata nell'articolo 1 della decisione dell'Alta
autorita' della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni di attuazione.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese
di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita
quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della commissione
della Comunita' economica europea del 3 luglio 1981.