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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 457 del 06/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1984 n. 223)
Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.
Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei
sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della
regione stessa:
1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui
agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto
allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come
modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi
effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia
elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni
idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi
consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei
proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al
netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
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