Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 457 del 06/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1984 n. 223)
Norme per il coordinamento della finanza della regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  49  dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia,  approvato  con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Sono   devolute   alla   regione   le  seguenti  quote  fisse  dei
sottoindicati  proventi  dello  Stato,  riscossi nel territorio della
regione stessa:
    1)  quattro  decimi  del  gettito  dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
    2)  quattro  decimi  del  gettito  dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche;
    3)  quattro  decimi  del gettito delle ritenute alla fonte di cui
agli  articoli  23,  24,  25  e  29  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto
allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2,
primo  comma,  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953, come
modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
    4)  quattro  decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto,
esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al  netto  dei rimborsi
effettuati  ai  sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
    5)  nove  decimi  del  gettito dell'imposta erariale sull'energia
elettrica, consumata nella regione;
    6)  nove  decimi  del  gettito  dei  canoni  per  le  concessioni
idroelettriche;
    7)  nove  decimi  del  gettito  della  quota fiscale dell'imposta
erariale  di  consumo  relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi
consumati nella regione.
    La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei
proventi  erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al
netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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