Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 477 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1984 n. 229)
Supplenze del personale docente delle Universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'espressione   "conferire   le  supplenze  per  materie  affini  a
professori  della  stessa  facolta'  con  il  loro  consenso"  di cui
all'articolo  9,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita dalla seguente: "per
i  posti  di  ruolo  i  cui  titolari  siano  indisponibili conferire
supplenze,  con  il  loro  consenso,  a  professori appartenenti alla
stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei
raggruppamenti   concorsuali  previsti  dal  Consiglio  universitario
nazionale,  sia  da  considerare  affine;  in  mancanza, con motivata
deliberazione  in  relazione  alla effettiva necessita', previo nulla
osta  del  Ministro  della pubblica istruzione, a professori di altra
facolta'   della   stessa   universita'   o  a  professori  di  altra
universita'".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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