Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 478 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1984 n. 229)
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  51  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' modificato ed integrato come segue:
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  commissione  deposita  la relazione conclusiva entro quattro
mesi  dalla  data  della sua prima convocazione. L'approvazione degli
atti  avviene  con  decreto  del  Ministro della pubblica istruzione,
previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere
anche  parziale  allorche' i rilievi siano scindibili e non investano
l'intero procedimento";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "Per  i  giudizi  di  idoneita'  di  coloro  che intendono essere
associati  presso  la Scuola superiore per interpreti e traduttori di
Trieste,  la  commissione  e'  integrata con la nomina di due esperti
nominati  con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il   Consiglio  universitario  nazionale,  in  una  rosa  di  quattro
nominativi   di  persone  altamente  qualificate  per  i  servizi  di
interpretazione  e  di  traduzione  di organizzazioni internazionali,
proposta    dalla   Scuola   superiore.   Il   giudizio   e'   basato
prevalentemente  sulla  capacita'  professionale nel campo specifico,
dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la
scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni
sull'integrazione   delle  commissioni  con  esperti  valgono  per  i
concorsi  a  posti di professore ordinario, di professore associato e
di ricercatore universitario.
    I  professori  associati  e  i  ricercatori  universitari restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti
ad altra universita' o scuola".
  2.  Coloro  che  hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai
giudizi di idoneita' a professore associato per la prima e la seconda
tornata  possono,  ai  fini  dell'applicazione  del precedente comma,
integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso
la scuola.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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