Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 478 del 13/08/1984 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1984 n. 229)
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneita' e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' modificato ed integrato come segue:
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro
mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli
atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere
anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano
l'intero procedimento";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere
associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di
Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti
nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro
nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di
interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali,
proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato
prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo specifico,
dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la
scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni
sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i
concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e
di ricercatore universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari restano
definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti
ad altra universita' o scuola".
2. Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai
giudizi di idoneita' a professore associato per la prima e la seconda
tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma,
integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso
la scuola.
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