Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 67 del 12/04/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1984 n. 105)
Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.
Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei
carabinieri
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il
trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del
Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma
dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli
agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.
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