Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 68 del 12/04/1984 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1984 n. 105)
Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al  terzo  comma
dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato  al
31 dicembre 1985. 
  Le  disposizioni  relative   all'imposta   sul   valore   aggiunto,
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui
redditi devono essere  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  almeno
novanta giorni prima della data stabilita  per  la  loro  entrata  in
vigore e la commissione di cui al primo comma dell'articolo 17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il  suo  parere  entro  novanta
giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono  essere  emanate
almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro  entrata
in vigore. 
  Nei testi unici sono comprese sia le norme  contenute  nei  decreti
emanati in base alla predetta legge  di  delegazione  sia  le  norme,
relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste
in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo  unico.
Oltre  alle  integrazioni  e  correzioni  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,  possono  essere
apportate, tanto  alle  norme  delegate  quanto  a  quelle  di  leggi
ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il  coordinamento
sistematico secondo  principi  unitari  e  per  prevenire  l'evasione
fiscale. 
  L'autorizzazione di cui al  quinto  comma  dell'articolo  17  della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino alla data  indicata  nel
primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato
tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e'  prorogato  fino
alla data di ricostituzione del  comitato  medesimo  e  comunque  non
oltre il trentesimo giorno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  All'onere  derivante  dall'applicazione   del   comma   precedente,
valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per gli anni medesimi, all'uopo  parzialmente  utilizzando  la
voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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