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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in
possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
alla presente legge e' riconosciuto il titolo di veterinario ed e'
consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di veterinario.
L'uso di tali titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito
sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella
lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi
enunciate nell'allegato.
In conformita' delle direttive comunitarie, l'elenco di cui
all'allegato alla presente legge e' modificato con decreto del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione.