Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 775 del 17/11/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1984 n. 317)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti
per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per
l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla
attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.";
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base
del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del
Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un
piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere
della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti
tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il
contenzioso.
2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la
realizzazione:
a) delle opere in corso, al fine di garantirne il
completamento funzionale;
b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati
o presentati alla data del 31 luglio 1984;
c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in
materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione
tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri gia' concessi,
nonche' dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e
di quelli finanziati con prestiti esteri.
2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:
a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti
destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della
gestione e della manutenzione;
b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e
degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del
presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4
della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilita'
finanziarie;
c) le modalita' di esecuzione sulla base della legislazione
vigente.
2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli
interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non
rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti
dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, si provvede in
conformita' di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e
della relativa legge di conversione e del programma triennale del
Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.";
i commi 3, 5 e 6 sono soppressi.
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i
territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31
dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1 dicembre 1983, n.
651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con
effetto dal 1 agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del
primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla
cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal
presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si
applicano le norme del testo unico medesimo e successive
modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i
territori meridionali.";
al comma 3, le parole: "modalita' di cui all'articolo 8" sono
sostituite dalle altre: "modalita' di cui al primo comma
dell'articolo 8".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per
il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, e' collocato senza
soluzione di continuita' giuridica ed economica in apposito ruolo
istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2
della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito
negli organismi dell'intervento straordinario anche per
l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, nonche' delle amministrazioni dello
Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel
rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento
economico in godimento all'atto del trasferimento.
2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento
straordinario e' disposto con decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri
oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo
conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il
trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi
territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, e'
disposto - sentite le organizzazioni sindacali - con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto
Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e
gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere
fisso e continuativo e' conservato, a titolo di assegno personale
pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di
carriera.".
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