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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento economico provvisorio del personale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito
nella legge 22 marzo 1984, n. 29, e' prorogato fino al 31 dicembre
1984.
A decorrere dal 1 gennaio 1984 gli stipendi iniziali annui lordi,
nelle misure risultanti dall'articolo 1 del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20
novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono maggiorati del 13 per cento.
Con effetto dal 1 gennaio 1984 la progressione economica si
sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento,
computato sullo stipendio iniziale di qualifica, ed in successivi
aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computato sull'ultima
classe di stipendio. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni ed integrazioni.
La determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata sulla base delle
classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento
al 1 gennaio 1984.
Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del
nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio
iniziale della qualifica di appartenenza, previsto dal precedente
secondo comma, e quello iniziale fissato dall'articolo 1 del
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni ed integrazioni, il nuovo stipendio e' maggiorato
dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo
stesso importo e' temporizzato secondo il criterio stabilito
dall'articolo 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore
progressione economica.