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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 867 del 21/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1984 n. 352)
Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA.

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  della  riscossione delle
imposte dirette:
    a)  le  esattorie  e  le  ricevitorie per le quali il titolare ha
notificato  atto  di  rinuncia entro il 20 novembre 1984 ai sensi del
decreto-legge  15  novembre  1984,  n.  771, e che non sono conferite
d'ufficio, sono conferite alla Societa' esattorie vacanti di cui alla
legge  4  agosto 1977, n. 524. Alla stessa societa' sono conferite le
esattorie  comunque  vacanti  alla  predetta  data  o  che si rendono
vacanti  fino al 31 dicembre 1985 e per le quali non e' effettuato il
collocamento  nei  modi  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;
    b)  le  gestioni  delle  esattorie comunali e consorziali e delle
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie
comunali  e  provinciali  i cui titolari non hanno notificato atto di
rinuncia  alla  gestione,  continuano ad effettuare il servizio della
riscossione,  alle  medesime condizioni previste dal decreto-legge 18
ottobre  1983,  n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  9  dicembre  1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985. Fino alla
stessa  data continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli
esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si
applicano  le  disposizioni  del  predetto  decreto-legge n. 568, ivi
comprese  quelle relative alla convenzione richiamata dall'articolo 3
dello   stesso   decreto,  intendendosi  posticipato  annualmente  il
riferimento agli anni 1983 e 1984; tuttavia ai fini del calcolo della
indennita'  prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica  23  dicembre  1977, n. 954, la maggiore somma di cui alla
lettera  a)  del  primo  comma  del medesimo articolo deve intendersi
riferita  al  costo  del  personale  effettivamente in servizio al 30
settembre 1983.
  Il  limite  di  lire  cinquanta  milioni previsto nel secondo comma
dell'articolo  133  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, e' elevato a lire duecentocinquanta milioni.
  Fino  al  31  dicembre  1985  restano salve le disposizioni emanate
dalla  regione  siciliana  con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55,
avente  ad  oggetto:  "Nuove  norme  per  la gestione del servizio di
riscossione delle imposte dirette in Sicilia".
  Le  disposizioni  del  primo  comma,  lettera  b), non si applicano
qualora   risulti   che  a  carico  dell'esattore  o  del  ricevitore
provinciale  o  degli  amministratori  delle  societa' che gestiscono
esattorie  o  ricevitorie  sussistono procedimenti o provvedimenti di
cui  alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o
procedimenti  penali  per  i  delitti  previsti  dagli articoli 416 e
416-bis  del  codice  penale  contestati  con  ordine  o  mandato  di
comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare
al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 la sussistenza o
meno   dei   suddetti   procedimenti   o  provvedimenti;  l'autorita'
giudiziaria  che  ha  emesso  ordine  o  mandato di comparizione o di
cattura per i predetti delitti e' tenuta a dare analoga comunicazione
alla   prefettura   e  al  Ministero  delle  finanze.  Alle  gestioni
esattoriali cessate dal servizio si applicano le vigenti disposizioni
per  il  collocamento  delle  esattorie; in tal caso l'aggio non puo'
essere superiore a quello spettante al precedente titolare.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985  e  fino al 31 dicembre 1985 le
disposizioni   dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche
in  deroga  al  disposto  dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso
articolo,  alle  gestioni  esattoriali  che  gia' ne avevano diritto,
conferite   in  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  la  cui
costituzione e' prevista per legge.
 
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