Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 887 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356 suppl.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985
resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi,
comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonche' le
suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.
Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
Per l'esercizio 1985, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere
esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui
disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655
milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente
legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti
iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi
approvati successivamente alla presentazione alle assemblee
legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985,
non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori
spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine
di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta
individuato, in termini di competenza, in sede di relazione
previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle
previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della
legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso
dell'anno 1985.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
