Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 889 del 18/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
Modifiche alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2
e' sostituito dal seguente:
"2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del
mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare
esercitato in una od in entrambe le Camere".
Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono
valevoli per tutti i tipi di treno".
All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo
comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª
classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
