Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 890 del 21/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.
Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Deposito della domanda internazionale
Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
centrale brevetti, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente
ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di
brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.
La domanda puo' essere presentata direttamente presso l'Ufficio
centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico
raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della
domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.
La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso
l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio
ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto
europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le
disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939,
n. 1127.
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