Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 894 del 22/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1984 n. 356)
Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I giovani, anche soci di cooperative, assunti dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni - in servizio alla data del 31 maggio 1984
- che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneita'
disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non
abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa
domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneita',
da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata
massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive
amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera
immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato
l'esame di idoneita'. A tal fine, nei confronti dei giovani in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i
contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni,
sono prorogati fino all'espletamento delle operazioni relative al
corso di formazione e all'approvazione della relativa graduatoria.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro competente, saranno individuate
le qualifiche iniziali delle carriere interessate nonche' saranno
stabilite la durata del corso e le modalita' di svolgimento dello
stesso e dell'esame finale.
I giovani che conseguono l'idoneita' nelle prove di esame previste
nel presente articolo, sono collocati in ruolo, anche in
soprannumero, dopo l'ultimo degli idonei di cui all'articolo 26-ter
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Al personale di cui al comma precedente si applicano le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della
legge 16 maggio 1984, n. 138.
I giovani ancora in servizio che non abbiano presentato la domanda
o che non abbiano superato l'esame di cui al primo comma del presente
articolo, cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con
la pubblica amministrazione rispettivamente allo scadere del
trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o alla
data di approvazione della graduatoria.
Tra gli enti di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16
maggio 1984, n. 138, devono essere compresi gli istituti
zooprofilattici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
