Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 04/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1985 n. 30 suppl.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni
urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e
televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme
dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la
trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive
private, nonche' le norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e
quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema
radiotelevisivo".
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono
provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio
tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli
stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale
sul sistema radiotelevisivo, sara' elevata al 40 per cento a partire
dal 1 luglio 1986".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis - (Pubblicita). - 1. La pubblicita' diffusa dalle
emittenti televisive private non puo' superare il 16 per cento del
totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla
trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari
non puo' eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva
trasmissione.
2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla
determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui
all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la
concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari
per ciascuna ora di effettiva trasmissione".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro novanta giorni" e dopo la lettera g), e'
aggiunta la seguente:
"g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro
variazioni";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di
cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e
penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
All'articolo 5:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il presidente del consiglio di amministrazione della
societa' concessionaria e' nominato dal consiglio tra i suoi
componenti ed ha la stessa durata.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa',
presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita
la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul
raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi
della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione della societa' per azioni
concessionaria del servizio radiotelevisivo e' composto di sedici
membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1
della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto
limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei
primi dodici componenti e' necessaria la maggioranza assoluta dei
membri della commissione parlamentare. Il consiglio e' completato con
la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il
maggior numero di voti. La nomina e' validamente effettuata se tutti
i componenti risultano eletti nella medesima votazione";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione della societa' con cessionaria
nomina il proprio presidente e, su proposte di quest'ultimo, tra i
suoi componenti, uno o piu' vice presidenti";
al comma 4:
i numeri: "1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)" sono sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere: "a), b), c), d), e), f), g), h)";
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) indica i criteri generali per la formazione dei piani
annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento
alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore
generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano
annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne
verifica l'attuazione;
c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su
proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina
la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia
alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi
trasmessi";
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole:
"La delibera e' resa pubblica e trasmessa alla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi";
dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
"h-bis) puo' proporre all'assemblea degli azionisti la revoca
del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del
codice civile".
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "tra gli iscritti nell'albo dei
revisori ufficiali dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "a
norma dell'articolo 2397 del codice civile".
All'articolo 8:
al comma 2, dopo le parole: "Il direttore generale risponde"
sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 2396 del codice
civile,";
al comma 3, le parole: "n. 7)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera g)" e dopo le parole: "gli altri dirigenti" sono
aggiunte le seguenti: ", ferme restando le norme dei contratti
nazionali di categoria".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Organizzazione della societa' concessionaria). - 1.
La societa' concessionaria pone in essere l'organizzazione interna
piu' idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche
attraverso un'articolazione in reti e testate.
2. La societa' concessionaria e' impegnata ad operare
affinche': siano garantite la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione e il rispetto della pluralita' delle opinioni
politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il
decentramento, un efficace rapporto con le diverse realta'
socio-culturali della comunita' nazionale; sia valorizzata la
professionalita' di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio
pubblico radiotelevisivo.
3. Le attivita' commerciali, editoriali, audiovisive,
discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della
societa', sono effettuate direttamente o attraverso societa'
collegate.
4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
abrogato".
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
"Art. 9-bis - (Divieto di propaganda elettorale). - Nel giorno
precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto
anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda
elettorale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GAVA, Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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