Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 100 del 07/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.
Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente istituzione dell'albo nazionale dei costruttori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modifiche ed integrazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del
presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei
costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile
per le opere marittime di Cagliari ed e' presieduto dal dirigente
superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il
quale provvede, altresi', alla costituzione della segreteria con
personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari.
In luogo dei membri di cui alla lettera b) del quarto comma del
presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo
nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio
del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con
funzioni di vice presidente.
Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte
del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la
Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto
ufficio del genio civile per le opere marittime.
Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo
nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione
della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai
precedenti commi settimo, ottavo e nono".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1:
- Testo vigente dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57:
"Art. 8. Comitato regionale per l'albo. - Presso ogni
provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito
un comitato regionale per l'albo dei costruttori, con il
compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti
all'albo nell'ambito della regione, secondo le norme della
presente legge.
Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo
di millecinquecento milioni di lire ed esprime parere per
quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al
comitato centrale (1).
Le deliberazioni del comitato sono valide se prese con
l'intervento di almeno la meta' dei componenti e a
maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del
presidente. Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni
dalla ricevuta comunicazione, ricorso al comitato centrale.
Il comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle
opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del magistrato
alle acque) ed e' costituito:
a) da un magistrato designato dal presidente della
corte d'appello;
b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche
e dagli ispettori generali del genio civile addetti al
provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con
funzioni di vice presidente (2);
c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione,
dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e
telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e
previdenza sociale e della difesa;
d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle
strade;
e) da un rappresentante della giunta regionale ove
esista;
f) da un rappresentante della provincia in cui ha sede
il provveditorato;
g) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni
nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento
cooperativo;
h) da otto rappresentanti complessivamente delle
categorie dei costruttori, dei quali due in rappresentanza
delle imprese artigiane (2);
i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle
categorie lavoratrici interessate;
l) da un rappresentante del magistrato del Po, nelle
regioni di competenza.
La segreteria del comitato e' costituita dal provveditore
con personale del provveditorato.
Ai membri del comitato sono applicabili le norme di citi
agli ultimi due commi dell'art. 6".
(1) Testo del secondo comma cosi' sostituito dalla legge
10 dicembre 1981, n. 741.
(2) Testo delle lettere b) e h) cosi' modificate dalla
legge 29 marzo 1965, n. 203.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
