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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 101 del 14/03/1985 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1985 n. 76)
Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonche' disposizioni per il personale del lotto.
Proroga di taluni termini concernenti l'Amministrazione finanziaria e l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonche' disposizioni per il personale del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si
applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983
siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti
concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali
sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di
definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio
hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.
2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o
accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15
marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate
dichiarazioni integrative o istanze di definizione prive dei
requisiti di validita', sono iscritte a ruolo entro il termine del 31
dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.
3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di
imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o
istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze
o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983,
e' sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle
dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque
non oltre il 31 dicembre 1988. I relativi carichi saranno
conteggiati, agli effetti degli articoli 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive
modificazioni, nell'anno in cui cessera' la sospensione e per la
parte effettivamente posta in riscossione.
NOTE
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dei commi terzo e quarto (riportati
nell'ordine) dell'art. 20 del decreto-legge n. 429/1982 e'
il seguente:
"Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle
dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle
imposte ed i centri di servizio con le modalita' di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di
cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
calcolato con decorrenza dall'anno 1983.
Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, le maggiori somme dovute e quelle non versate,
mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi
delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo
alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui
ammontare non supera lire cinquemila".
Il termine richiamato dalle disposizioni soprariportate
e' quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione,
previsto dall'art. 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nota all'art. 1, comma 3:
- Gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 954/1977 concernono
l'integrazione di aggio spettante all'esattore o, in
alternativa a questa, la indennita' annuale che l'esattore
stesso puo' chiedere.
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