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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 123 del 04/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1985 n. 86)
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale
di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233,
dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia
aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in
possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo
1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello
relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la
navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.
NOTE
Note agli articoli 1, 5, secondo comma, ed 8:
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958,
n. 233, e' il seguente:
"Art. 3. - I sottotenenti in servizio permanente
effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono
tratti:
a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica
riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico
non piu' in possesso dei requisiti fisici o mancanti
dell'attitudine necessaria per il conseguimento del
brevetto di pilota militare;
b) previo concorso per titoli e per esami:
1) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina;
2) dai marescialli in servizio permanente
dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di
anzianita' di grado nonche' dai marescialli e dagli altri
sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in
possesso di un diploma di scuola media superiore.
I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di
cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in
anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli
ufficiali e i sottufficiali.
Il requisito dell'eta' deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 4. - La nomina a sottotenente in servizio permanente
effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3
e' conferita, nei limiti dei posti disponibili
nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno
conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di
corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.
L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data di
nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto
ordinamento. A tale anzianita' si applicano le deduzioni
previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio
decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella
legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni,
fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.
L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' degli
esami al termine del terzo anno di corso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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