Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 135 del 05/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1985 n. 93)
Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16,
e' sostituito dal seguente:
  "I  cittadini  italiani,  gli  enti e le societa' italiane titolari
direttamente  o  indirettamente, in parte o nella totalita', di beni,
diritti   e   interessi  perduti  in  territori  gia'  soggetti  alla
sovranita'  italiana,  esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6
marzo  1968,  n.  193,  o  all'estero,  a  seguito  di confische o di
provvedimenti  limitativi  od  impeditivi  della  proprieta' comunque
adottati  dalle  autorita'  straniere esercenti la sovranita' su quei
territori,  potranno  percepire  gli  indennizzi loro dovuti per tali
perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e
relative  integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi
parziali percepiti".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            - La legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene "Disposizioni
          concernenti  la  corresponsione di indennizzi, incentivi ed
          agevolazioni  a  cittadini  ed imprese italiane che abbiano
          perduto  beni,  diritti  ed  interessi  in  territori  gia'
          soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
            -  La  legge  6 marzo 1968, n. 193 concerne "l'indennizzo
          dei   beni   abbandonati   nei   territori  assegnati  alla
          Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste".
            - L'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene -
          oltre  al primo comma sostituito dalla legge qui pubblicata
          - altri due commi, il cui testo e' il seguente:
            "Tali  indennizzi  saranno corrisposti fino all'ammontare
          di   venti   milioni   interamente  in  contanti;  per  gli
          indennizzi  superiori a tale cifra la somma eccedente sara'
          corrisposta  per  il  50  per  cento  in  contanti e per il
          restante 50 per cento in titoli di credito.
            "La  presente  legge  non si applica ai cittadini, enti e
          societa'  italiane  che  abbiano  ricevuto  sotto qualsiasi
          forma l'indennizzo totale dei beni perduti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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