Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 141 del 17/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1985 n. 93 suppl.)
Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pensioni  di  cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n.
177,  spettanti  per  le  cessazioni dal servizio relative ai periodi
indicati  nei  successivi  articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere
dal  1  gennaio  1984 di un importo determinato in base alle aliquote
percentuali   stabilite   dagli   articoli  medesimi,  da  applicarsi
sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita'
integrativa  speciale,  delle  quote  di aggiunta di famiglia e degli
emolumenti   accessori   previsti   per   i   titolari   di  pensione
privilegiata.
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1985  le  pensioni  di  cui al comma
precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui
al  comma  stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento
ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella
tabella   allegata   alla   presente   legge.   Per  le  pensioni  di
reversibilita'  l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60
per cento.
  Gli  aumenti  percentuali  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  da
computare  sull'importo  delle singole pensioni in atto alla data del
31 dicembre 1981.
  Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni
dei  graduati  e militari di truppa delle categorie in congedo di cui
al successivo articolo 5.
  L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il
trattamento  di  quiescenza  al  personale  degli  uffici  locali, ai
titolari  di  agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa
integrativa  di  previdenza  per il personale telefonico statale e' a
carico del Fondo e della Cassa predetti.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Testo  vigente dell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n.
          177,   recante  collegamento  delle  pensioni  del  settore
          pubblico  alla  dinamica  delle retribuzioni. Miglioramento
          del trattamento di quiescenza del personale statale e degli
          iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
            "Art.  1.  (Perequazione automatica delle pensioni). - Le
          pensioni  ordinarie,  sia  normali  sia privilegiate, e gli
          assegni  vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello
          Stato  e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il
          culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta'
          di  Roma,  dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali,
          degli  archivi  notarili e del cessato Commissariato per la
          emigrazione,  sono  soggette  alla  perequazione automatica
          secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
            La  perequazione automatica prevista dal precedente comma
          si  applica  anche sulle pensioni a carico del Fondo per il
          trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali,
          ai  titolari  di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere,
          della  Cassa  integrativa  di  previdenza  per il personale
          telefonico   statale,  del  Fondo  per  il  trattamento  di
          quiescenza  e  assegni straordinari al personale del lotto,
          nonche'  delle  casse pensioni amministrate dalla Direzione
          generale  degli  istituti  di  previdenza del Ministero del
          tesoro.  Il  relativo  onere  e' a carico dei fondi e delle
          casse predette".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022