Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 155 del 26/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1985 n. 101)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 44, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, recante proroga della
fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1
dicembre 1984 e fermo restando il termine di cui al comma 1, le
misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 marzo 1984, n. 30, restano fissate in 3,51 punti per
il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali
previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, nella
misura di 3,38 punti per il personale maschile e di 8,65 punti per il
personale femminile";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 10
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' abrogato.
6-ter. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre
1984, n. 887, le parole: "22.500 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "22.900 miliardi "";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in lire 5.175 miliardi nell'anno 1985, in lire 1.800
miliardi nell'anno 1987 e in lire 700 miliardi nel periodo 1988-1996,
si provvede, quanto all'importo di lire 4.775 miliardi, mediante
corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi
di malattia", quanto all'importo di lire 1.800 miliardi per l'anno
1987, e di lire 700 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo
utilizzando parzialmente le proiezioni per l'anno 1987 e successivi
dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno",
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001
dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per
l'anno 1985, e, quanto al restante importo di lire 400 miliardi per
l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1985".
L'articolo 2 e' soppresso.
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