Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 18 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1985 n. 42)
Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857,
concernente  trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze
armate  e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio
ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a il Cairo, addi' 17 febbraio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  1 della legge 10 maggio 1983, n.
          186, e' il seguente:
            "Fino  alla  data  di entrata in vigore della nuova legge
          sul  reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
          delle  Forze  armate  e della Guardia di finanza e comunque
          non oltre il 31 dicembre 1984:
              i  colonnelli  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito,
          della  Marina,  dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
          che  alla  data  del 1 novembre 1980 si siano trovati nella
          posizione  di  richiamati  in  servizio in applicazione del
          decreto-legge  23  dicembre  1978,  n. 814, convertito, con
          modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono
          permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che
          non  siano  raggiunti  prima  della  suddetta  data  del 31
          dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado;
              i  colonnelli  e  gradi  corrispondenti  dell'Esercito,
          della  Marina,  dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
          che   risultino  in  soprannumero  ai  contingenti  massimi
          previsti  dall'articolo  3 della legge 10 dicembre 1973, n.
          804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico
          e  sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data
          del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito.
              Le    disposizioni    del   presente   articolo   hanno
          applicazione  a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio
          1983".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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