Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 18 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1985 n. 42)
Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.
Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857,
concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze
armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio
ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a il Cairo, addi' 17 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n.
186, e' il seguente:
"Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge
sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque
non oltre il 31 dicembre 1984:
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella
posizione di richiamati in servizio in applicazione del
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono
permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che
non siano raggiunti prima della suddetta data del 31
dicembre 1984 dal limite di eta' relativo al proprio grado;
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
che risultino in soprannumero ai contingenti massimi
previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico
e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data
del 31 dicembre 1984 dal limite di eta' per essi stabilito.
Le disposizioni del presente articolo hanno
applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio
1983".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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