Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 20 del 17/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1985 n. 42)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, concernente ripianamento
delle passivita' finanziarie degli enti e delle aziende portuali, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi
meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono
autorizzati ad effettuare in favore dei predetti enti e delle
predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di
lire 150 miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente
o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria e l'Associazione dei porti italiani, sulla
base dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983
nonche' tenuto conto della situazione economica complessiva e del
ruolo dei rispettivi porti.
2. Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli
interessi maturati al 31 dicembre 1984, valutati in lire 12 miliardi,
da corrispondere agli istituti tesorieri e ad altri istituti di
credito, sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante
rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta 1°
gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul
mercato alla stessa data".
Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Allo scopo di predisporre un progetto organico di
riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende
portuali nonche' di riassetto delle relative gestioni, il Ministro
della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede
con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale
che dovra' concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua
istituzione.
2. Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un
rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei porti ed un rappresentante della
Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda".
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Nel comma (1) dell'articolo 1 del decreto-legge 6
aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1983, n. 230, come modificato dal primo comma
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, la cifra "3.850°
e' sostituita dalla seguente: "4.600".
2. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a
carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori
portuali e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio
decreto, per ciascun porto nel quale si sia proceduto alla
rideterminazione della dotazione organica del personale ai sensi
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 469, nuovi programmi
di pensionamento anticipato per gli anni 1985 e 1986.
3. Il decreto di determinazione del programma di esodo per l'anno
1985 e' emanato entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
quello relativo all'anno 1986 e' emanato entro il termine del 30
gennaio dello stesso anno.
4. Al fine della formazione degli elenchi dei lavoratori da porre
in pensionamento anticipato, gli interessati che non vi abbiano
provveduto in base alle precedenti disposizioni possono presentare
domanda irrevocabile di pensionamento anticipato nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo.
Le istanze presentate in base alle disposizioni gia' in vigore
hanno la precedenza rispetto a quelle che saranno presentate in base
al presente decreto.
5. Per quanto non disposto nelle disposizioni di cui ai precedenti
commi, si applicano, ove non in contrasto con esse, le norme del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.
6. Il comma (6) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n.
103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1983, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"(6) All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del
presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa
complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire
15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno
1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni
per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta
ripartizione potra' essere modificata in sede di legge finanziaria
per gli anni predetti".
7. Nel comma 6.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983,
n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1983, n. 230, aggiunto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge
13 agosto 1984, n. 469, le parole "di lire 49.000 milioni per il 1985
e di lire 49.000 milioni per il 1986" sono sostituite dalle seguenti:
"di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il
1986".
8. Nel quinto comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984,
n. 469, le parole "contributi nella misura massima di lire 60.000
milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986 sono
sostituite dalle seguenti:
"contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per
l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986".
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter. - La durata dell'incarico dei presidenti e la durata in
carica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e
delle aziende portuali, in deroga alle rispettive leggi istitutive,
e' fissata in anni cinque.
Art. 4-quater. - 1. E' autorizzata nell'anno 1985 la spesa di lire
7.000 milioni, da corrispondere alla societa' S.A.P.I.R. S.p.a., a
titolo di rimborso delle spese da essa anticipate per conto dello
Stato, per opere portuali di completamento e per lavori di
manutenzione ordinaria eseguiti nel porto commerciale di Ravenna.
2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico
delle disponibilita' esistenti sul capitolo 7501 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
variazione dei programmi di attuazione del piano straordinario di
interventi autorizzati dal primo comma, numero 1), lettera a),
dell'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, approvati con
le modalita' indicate nello stesso articolo 34 nonche' nell'articolo
36 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
3. Il Ministro dei lavori pubblici provvedera' all'erogazione
previo accertamento dell'avvenuta esecuzione e collaudazione delle
opere".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a il Cairo, addi' 17 febbraio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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