Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 251 del 05/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1985 n. 136)
Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  graduatorie  provinciali per il conferimento delle supplenze al
personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche,  compilate  ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto
1978,  n.  463,  valide  per  gli  anni scolastici 1983-84 e 1984-85,
conservano validita' anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87,
in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al
predetto personale.
  E'   parimenti  prorogata,  per  i  medesimi  anni  scolastici,  la
validita' delle graduatorie di circolo o di istituto.
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            Il  testo  dei  primi due commi dell'art. 3 della legge 9
          agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione
          degli  organici e delle procedure per il conferimento degli
          incarichi  del  personale docente e non docente: misure per
          l'immissione  in  ruolo del personale precario nelle scuole
          materne,  elementari,  secondarie  ed  artistiche,  nonche'
          nuove  norme relative al reclutamento del personale docente
          ed  educativo  delle  scuole  di ogni ordine e grado) e' il
          seguente:
            "Art.  3. (Conferimento degli incarichi e delle supplenze
          al  personale non docente nelle scuole materne, elementari,
          secondarie ed artistiche). - Le graduatorie provinciali per
          il  conferimento  dei  nuovi incarichi e delle supplenze al
          personale  non  docente  delle  scuole materne, elementari,
          secondarie  ed  artistiche  sono compilate ogni biennio, ad
          anni  alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il
          personale docente ai sensi del precedente articolo 2.
            La  compilazione delle predette graduatorie e' effettuata
          alla  scadenza  annuale  soltanto  quando  esse siano state
          esaurite".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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