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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 251 del 05/06/1985 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1985 n. 136)
Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al
personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto
1978, n. 463, valide per gli anni scolastici 1983-84 e 1984-85,
conservano validita' anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87,
in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al
predetto personale.
E' parimenti prorogata, per i medesimi anni scolastici, la
validita' delle graduatorie di circolo o di istituto.
NOTE
Note all'art. 1:
Il testo dei primi due commi dell'art. 3 della legge 9
agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione
degli organici e delle procedure per il conferimento degli
incarichi del personale docente e non docente: misure per
l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole
materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonche'
nuove norme relative al reclutamento del personale docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) e' il
seguente:
"Art. 3. (Conferimento degli incarichi e delle supplenze
al personale non docente nelle scuole materne, elementari,
secondarie ed artistiche). - Le graduatorie provinciali per
il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al
personale non docente delle scuole materne, elementari,
secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad
anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il
personale docente ai sensi del precedente articolo 2.
La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata
alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state
esaurite".
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